Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
      2. La Repubblica riconosce e promuove lo sviluppo, la produzione e la diffusione della musica da parte di tutti i cittadini.
      3. La Repubblica tutela, valorizza e sostiene:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

          b) la creazione, la pubblicazione e la diffusione di opere e spettacoli musicali di autori e compositori italiani, la promozione degli artisti interpreti ed esecutori di nazionalità italiana, la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuove espressioni musicali;

          c) la diffusione e la distribuzione sull'intero territorio nazionale di opere dell'ingegno, di spettacoli e di concerti dal vivo, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

          d) la promozione e la diffusione all'estero di opere musicali di autori e compositori italiani e dell'attività artistica degli interpreti;

          e) la produzione fonografica e la composizione musicale, con o senza parole,

 

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realizzati su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva;

          f) le rappresentazioni di musica popolare contemporanea in tutte le sue varie espressioni dal vivo.